Legge 104/92. Permessi orari frazionati.

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Legge 104/92. Permessi orari frazionati.

 

La Legge 104/92 definisce all’art. 3 comma 3 il c.d. Handicap grave ed al successivo art. 33 le categorie di lavoratori che hanno diritto a vedersi riconosciuti 3 giorni al mese di permesso, per assistere il familiare disabile.

 

A chi spettano i permessi:

  • i disabili in situazioni di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (Legge n. 76/2016 artt. 36 e ss.), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (legge n. 183/2010).

 

I permessi non spettano:

  • Ai lavoratori a domicilio;
  • Agli addetti ai lavori domestici e familiari;
  • Ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi, né in qualità di genitori o familiari (circ. Inps n. 133/2000);
  • Ai lavoratori autonomi;
  • Ai lavoratori parasubordinati.

 

Frazionabilità dei permessi giornalieri in orari:

La Legge 104/92 non specifica che i permessi possano essere goduti suddivisi in ore ne le modalità per tale fruizione. 

 

Nel settore privato.

A tale proposito è intervenuto l’Inps che, con il messaggio n. 15995/07 ha stabilito che le ore di permesso mensile potevano essere godute per un massimo di 18 ore al mese. Successivamente con altro messaggio n.16866/07 ha precisato che “il massimale di 18 ore mensili, indicate nel messaggio precedente, si applica ai lavoratori con orario di lavoro normale settimanale di 36 ore articolato su sei giorni lavorativi. Infatti l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

(Orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi della settimana) x 3 = ore mensili fruibili.

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

(40/5) x 3 = 24

 

Nel pubblico impiego.

Nel settore pubblico è rimandata l’applicazione del godimento dei permessi orari ad una espressa previsione all’interno del CCNL di riferimento e, sebbene nel corso degli anni si siano succedute circolari e messaggi, sia della Funzione Pubblica sia dell’Inps, possiamo fare riferimento all’ultima circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 che rinvia alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e  ss. dove si ribadisce che “in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:

- tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della giornata)

- o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che in alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

E' importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:

- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art. 33);

- tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).

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